Erogazioni liberali: entro il 31 gennaio dovranno essere comunicati in via telematica i dati per il riconoscimento della deduzione fiscale

12 gennaio 2011

I soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali durante il

2010, consistenti in liberalità in denaro o in natura a favore del

settore pubblico o privato no profit che possono costituire fiscalmente

oneri deducibili dal reddito d’impresa o oneri detraibili dall’imposta sul

reddito, a seguito dell’introduzione del DM 19 novembre 2010,

sono tenuti a presentare in via telematica entro il 31 gennaio

2011 una SOLA comunicazione all’Agenzia delle Entrate che

specifichi:

- l’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo

d’imposta di cui si chiede il riconoscimento della

deduzione fiscale;

- le proprie generalità, comprensive dei dati fiscali necessari

per il riconoscimento della deduzione;

- i soggetti beneficiari a cui sono state intestate le erogazioni.

La comunicazione prevista per il riconoscimento della deduzione dovrà

essere effettuata esclusivamente in via telematica all’Agenzia

delle Entrate tramite un nuovo software di compilazione che

sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate

(www.agenziaentrate.it). L’Agenzia delle Entrate, a seguito del

ricevimento della comunicazione, invierà poi i dati ricevuti dal

contribuente al Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Parimenti, entro la predetta data del 31 gennaio 2011 i

soggetti che hanno beneficiato di erogazioni liberali nel 2010 sono

tenuti ad effettuare la comunicazione al Ministero per i beni e

le attività culturali tramite il nuovo modello per beneficiari,

disponibile sul sito del Ministero dei beni culturali.

NoIRAP per i medici di base che dispongono dello studio

10 dicembre 2010

Non deve l’IRAP il medico di base, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN), che dispone di uno studio che abbia le caratteristiche e sia dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (reso esecutivo con il DPR 28 luglio 2000 n. 270).

È questa la conclusione alla quale giunge la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24953, depositata ieri, 9 dicembre 2010.

Infatti, la suddetta attrezzatura:

- rientra nel “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale;

- è obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale.

Pertanto, in assenza di personale dipendente, non è integrato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, con conseguente esclusione da IRAP del contribuente.

La Suprema Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento (nello stesso senso, si vedano le sentenze 23 luglio 2009 n. 17231, 1° luglio 2009 n. 15440 e 14 aprile 2009 n. 8826, nonché le ordinanze 28 aprile 2010 n. 10240 e 8 gennaio 2010 n. 142), recepito anche dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, nella circ. 28 maggio 2010 n. 28, § 4, si legge che, per i medici convenzionati con il SSN, lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività da parte del medico (si veda anche “L’Agenzia «apre» sugli agenti di commercio” del 29 maggio 2010).

Tra l’altro, nelle suddette pronunce, i giudici di legittimità hanno sostenuto che le attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività di medico convenzionato non eccedono il minimo indispensabile per l’esercizio della professione medica, in quanto è la “stessa convenzione che qualifica gli arredi e le attrezzature prescritte come indispensabili per l’esercizio della medicina generale. Se un bene strumentale è indispensabile, deve ritenersi che risponda anche al requisito della minimalità, ove non siano dedotti in concreto (…) costi eccedenti”.

Pertanto, l’esistenza dell’autonoma organizzazione (e dunque l’assoggettamento ad imposta) è configurabile in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere valutati caso per caso.

corte cassazione :Irap non soggetto professionista con compensi verso terzi di importo irrisorio

8 settembre 2009

Non è soggetto al pagamento dell’Irap il professionista che paghi compensi a terzi, quando si tratta di importi esigui erogati per prestazioni occasionali e marginali. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 15113 del 26 giugno 2009.
I giudici di legittimità hanno ritenuto errate le conclusioni contenute nella pronuncia di merito, secondo cui il professionista che corrisponde compensi a terzi, pur in presenza di una non significativa dotazione di beni strumentali, lascia presumere l’esistenza dell’autonoma organizzazione. L’esigua entità degli importi lascia ragionevolmente presumere, scondo la Cassazione, che si tratti “di erogazioni per prestazioni occasionali e marginali (sostituzioni dovute ad assenze per motivi di salute o altro) e non già compensi per personale dipendente e collaborazioni continuative”.

Cassazione : utilizzo studi di settore

28 luglio 2009

La parola fine agli accertamenti da studi di settore potrebbe averla messa definitivamente la Corte di cassazione. In uno studio dell’ufficio , relazione numero 94 del 9/7/2009, con cui i magistrati della Suprema Corte hanno passato in rassegna le pronunce e la dottrina degli ultimi 20 anni sulla validità probatoria degli strumenti presuntivi di accertamento del reddito, la Cassazione ribadisce senza mezzi termini che l’accertamento da studi di settore non può fondarsi sul solo scostamento tra quanto dichiarato e i livelli di congruità previsti in via generalizzata. Al contrario deve essere conformato da elementi ulteriori che emergono anche in occasione del contradditorio con il contribuente.
Non solo. Nel confronto tra Fisco e contribuenti se il cittadino o il suo consulente propone all’Ufficio le proprie deduzioni, la motivazione dell’eventuale avviso di accertamento deve contenere un’adeguata replica, e in sua assenza l’atto impositivo è nullo per difetto di motivazione

La Cassazione accorda la preferenza sui parametri.

17 giugno 2009

Gli studi di settore battono anche l’accertamento induttivo. Infatti, nel caso in cui il reddito del contribuente sia coerente con gli studi non vale l’accertamento basato su altre presunzioni per quanto gravi, precise e concordanti.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13915 del 15 giugno 2009, ha respinto il ricorso del fisco
In fondo alle motivazioni i giudici della sezione tributaria, respingendo la tesi avanzata in aula dal Procuratore generale, hanno scritto chiaramente che “gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all’articolo 39 del dpr n. 600 del ’73, attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto.

Indennita’ ai dipendenti per cessione d’azienda. Non può essere applicata la tassazione separata .

29 maggio 2009

I chiarimenti delle Entrate. Il trattamento delle somme ai dipendenti per cessione d’azienda. Non può essere applicata la tassazione separata come sul Tfr
Le somme che il lavoratore riceve in occasione della cessione del ramo d’azienda per la rinuncia a futuri contenziosi o alle garanzie che derivano dal vincolo di solidarietà previsto dall’articolo 2112, comma 2 del Codice civile devono essere assoggettate a tassazione ordinaria e non a quella separata.
E’ questa la conclusione a cui giunge l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 135/E/09 .

IRAP – AGENTI DI COMMERCIO – PROMOTORI FINANZIARI – Sentenza Corte Cassazione

28 maggio 2009

L’Irap non si applica agli agenti di commercio e promotori finanziari che non hanno un’autonoma organizzazione. Le sezioni unite (presidente Carbone, relatore Botta) con numerose sentenze depositate il 26 maggio 2009, tra cui si segnala la n. 12110 (relativa ai rappresentanti di commercio) e la 12111 (relativa ai promotori finanziari), fissano anche i criteri tramite i quali si deve riconoscere l’esistenza o meno dell’autonoma organizzazione.
È noto come l’Irap costituisca oggi uno dei cardini del sistema fiscale italiano e quindi come l’amministrazione abbia difeso tale balzello con particolare vigore; avanti alla Corte costituzionale, alla Corte europea, alla Corte di cassazione; conseguendo sovente risultati positivi per le finanze pubbliche (e negativi per i contribuenti)

Termine decadenza accertamento benefici prima casa

7 maggio 2009

Il termine per il recupero delle imposte a causa di decadenza dei benefici prima casa è di norma di tre anni decorrenti dalla registrazione.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 24/04/2009, n. 9776)

Deducibilità al 5% delle spese se il fabbricato è acquistato a titolo gratuito. Non detraibile l’Iva per l’abitazione che si trasforma in ufficio

9 aprile 2009

Se l’immobile viene acquistato dal professionista a titolo gratuito, le spese di ristrutturazione oggettivamente incrementative sono deducibili nel limite del 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili e l’eventuale eccedenza va ripartita in cinque anni. E’ la conclusione dell’agenzia delle Entrate nella risoluzione 99/E/09.
L’interpello è stato avanzato da uno studio associato che intende ristrutturare un immobile di proprietà di terzi accatastato come civile abitazione. A seguito di questo intervento, una parte dell’immobile verrà destinata a un ufficio e accatastata nella categoria A/10 (ufficio). Nell’interpello è stato chiesto se lo studio associato può dedurre integralmente i costi per i lavori di ristrutturazione e detrarre la relativa Iva, nelle seguenti ipotesi: l’immobile, prima dell’inizio della ristrutturazione, viene intestato a entrambi gli associati, tramite donazione o compravendita; l’immobile rimane di proprietà di terzi e detenuto dallo studio associato con contratto di locazione o di comodato.

D.P.S. In Gazzetta ufficiale un provvedimento del garante che dà attuazione al decreto legge 112 del 2008. Documento sicurezza ridotto. Istruzioni a voce ai dipendenti e semplificazioni

10 dicembre 2008

Documento programmatico sicurezza (Dps) ridotto ai minimi termini e istruzioni ai dipendenti anche orali sulle misure di sicurezza privacy. In più frequenza almeno annuale (e non semestrale) per l’aggiornamento dei programmi antivirus e frequenza mensile (e non più settimanale) per il back up dei dati. Sono queste le coordinate della semplificazione dell’allegato b) al Codice della privacy (disciplinare tecnico sulle misure minime di sicurezza) decisa dal garante con il provvedimento 27 novembre 2008 pubblicato in G.U. n. 287 di ieri. Il garante ha così attuato l’articolo 29 del dl 112/2008, introducendo modalità semplificate per l’applicazione della misure di sicurezza previste dal codice della privacy.

Nuovo obbligo per società, professionisti e pubbliche amministrazioni :indirizzo elettronico identificato con la posta certificata

10 dicembre 2008

Per società, professionisti e pubbliche amministrazioni scatta l’obbligo di istituire una versione “virtuale” della sede legale tramite la Posta elettronica certificata (Pec). Alla tradizionale sede “fisica” – che per le società viene identificata con l’indicazione del Comune (indicazione statutaria), via e numero civico (indicazione contenuta nel solo modello di domanda di iscrizione nel Registro delle imprese ex articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile) – il decreto legge anticrisi (articolo 16, comma

6 del  Dl. 185/08)  spinge l’acceleratore sulla sede elettronica identificata tramite la posta elettronica certificata.
Ma l’obbligo ha un calendario diversificato. Per le nuove imprese societarie, scatta immediatamente (dal 29 novembre scorso) e l’indirizzo di Pec va inserito (senza costi di diritti di segreteria e bollo) nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese.

Si tratta di un vero e proprio obbligo – e non di semplice facoltà – del tutto equiparabile, sul piano concettuale,

a quello di indicare Comune, via e numero civico della sede “fisica”. Saranno gli studi notarili – che di regola depositano il modello S1 per gli atti costitutivi di società – a dover gestire, per la neo costituita società, l’indicazione della casella di Pec nel quadro della sede legale.
 La casella viene attivata presso i gestori accreditati dal Cnipa.

Errore scusabile errata inidcazione p iva comunitaria clienti esteri

8 aprile 2008

In tema di accertamento IVA, non può essere posta a carico dell’imprenditore, che effettua centinaia di operazioni commerciali al mese verso operatori comunitari, l’obbligo di verificare ogni qualvolta che deve emettere una fattura, la correttezza o meno del numero di partita IVA degli stessi.(Commissione tributaria provinciale Milano, Sentenza, Sez. XL, 17/01/2008, n. 463)  

Indagini Bancarie : risultati utilizzabili anche senza contraddittorio -Corte di Cassazione

8 aprile 2008

La legittimità dell’utilizzazione – da parte dell’Amministrazione finanziaria – dei movimenti dei conti correnti bancari non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento: l’art. 32, D.P.R. n. 600/1973 prevede il contraddittorio come oggetto di una mera facoltà dell’Amministrazione tributaria (e non già di un obbligo per la stessa).(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 07/02/2008, n. 2821)

Agente di commercio – imponibilita’ Irap non sussiste – Corte di Cassazione

8 aprile 2008

L’IRAP non è dovuta dal contribuente che svolge la propria attività di agente di commercio senza l’ausilio di una struttura organizzata autonoma: manca, nella specie, il presupposto per l’applicazione dell’imposta. Deve essere disattesa la tesi relativa all’affermazione che il professionista costituisce di per sé un’organizzazione.(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 04/02/2008, n. 2582)

Spese pubblicita a mezzo cartelloni

8 aprile 2008

Per quanto riguarda la pubblicità effettuata mediante cartelloni, l’imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.

Ciò significa che l’imposta deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi pubblicitari.(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 19/11/2007, n. 23890)

Compenso amministratore deducibile solo se deliberato

8 aprile 2008

In materia di deducibilità dei compensi all’amministratore e ai consulenti, la Corte di Cassazione include – tra gli elementi rilevanti che concorrono a far sospettare la simulazione ai fini di evasione fiscale delle relative operazioni - la sintomatica mancanza di previa deliberazione dell’assemblea della società riguardo alla misura dei compensi stessi, come espressamente richiesto dall’art. 2364, n. 3), c.c. e dall’art. 2389 c.c.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 19/11/2007, n. 23872)

Contributi Inps socio di Srl

8 aprile 2008

Nell’ambito del conflitto tra la posizione di socio di S.r.l. (da iscrivere, a determinate condizioni, alla gestione IVS dei commercianti/artigiani) e quella di amministratore di società (da iscrivere alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995), è onere dell’INPS decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza 5 ottobre 2007, n. 20886.

Esercizio abusivo professione – Corte di Cassazione

8 aprile 2008

Ai fini della configurabilità del delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti, ma è sufficiente il compimento di un’unica ed isolata prestazione riservata ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, mentre non rileva la mancanza di scopo di lucro nell’autore o l’eventuale consenso del destinatario della prestazione.(Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 20/11/2007, n. 42790)

Accertamento induttivo -mancanza di creiteri di valutazione rimanenze – Corte di Cassazione

8 aprile 2008

Le irregolarità delle scritture obbligatorie degli esercenti attività d’impresa si considerano gravi e rendono inattendibile la contabilità ordinaria di tali soggetti – con legittimo ricorso all’accertamento induttivo – quando, fra l’altro, i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari.(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 15/11/2007, n. 23694)

Perdite su crediti esteri – documentazione necssaria

8 aprile 2008

Per la deducibilità di perdite su crediti esteri, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite contestate risultino (solo e comunque) documentate in modo certo e preciso. Allo stesso fine, non hanno rilevanza i motivi della perdita: la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente.(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 19/11/2007, n. 23863)